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BLOG - GLOSSARIO

Fermo amministrativo per mancato pagamento della cartella esattoriale

Fermo amministrativo per mancato pagamento della

cartella esattoriale.

Il fermo amministrativo è un atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti (Comuni, INPS, Regioni, Stato, ecc.), tramite i concessionari della riscossione, “bloccano” un bene mobile del debitore iscritto in pubblici registri (ad esempio autoveicoli)  o dei coobbligati, al fine di riscuotere i crediti non pagati che possono riferirsi a tributi o tasse (può trattarsi di un credito di varia natura, ad esempio, un mancato pagamento IVA, IRPEF, Bollo auto, ICI, ecc.) oppure a multe relative ad infrazioni al Codice della Strada.

 

Iscrizione e conseguenze del fermo amministrativo

In caso di mancato pagamento della cartella esattoriale nei termini di legge, il concessionario della riscossione può disporre il fermo dei veicoli intestati al debitore, tramite iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

A seguito dell’iscrizione del fermo la disponibilità del veicolo è limitata fino a quando il debitore non saldi il proprio debito e provveda a cancellarne l’iscrizione dal PRA.

Il veicolo, infatti:

  • non può circolare: se circola è prevista la sanzione;
  • non può essere radiato dal PRA: non può essere demolito od esportato;
  • anche se viene venduto, con atto di data certa successiva all’iscrizione del fermo, non può circolare e non può essere radiato dal PRA.

Inoltre, se il debitore non paga, il concessionario della riscossione potrà agire forzatamente per la vendita del veicolo.

 

Cancellazione del fermo amministrativo

Per la cancellazione del fermo occorre presentare a un qualsiasi ufficio provinciale del Pubblico Registro Automobilistico (PRA):

  • il provvedimento di revoca in originale (rilasciato dal concessionario della riscossione dopo aver saldato il debito per il quale il fermo è stato iscritto) contenente i dati del veicolo, del debitore e l’importo del credito di cui si chiede la cancellazione;
  • il certificato di proprietà (CdP), sul cui retro compilare la nota di richiesta, o il foglio complementare;
  • il modello NP-3 (se non si utilizza il CdP come nota di richiesta).

Gli importi da versare al PRA per la cancellazione sono i seguenti:

  • imposta di bollo: euro 29,24 (se si utilizza il retro del CdP come nota di richiesta) oppure euro 43,86 (se si utilizza il modello NP-3 come nota di richiesta)

A seguito dell’esito positivo della richiesta, viene cancellato il fermo amministrativo e viene rilasciato un nuovo certificato di proprietà.

 

Casi particolari: errore del concessionario e vendita anteriore all’iscrizione del fermo

Se il fermo amministrativo è stato iscritto erroneamente, perché basato su una somma non dovuta dal contribuente (sgravio totale per indebito), il concessionario della riscossione provvede a richiedere al PRA la cancellazione gratuita dell’iscrizione del fermo.

Se il veicolo è stato venduto con atto di data certa anteriore all’iscrizione del fermo, dopo aver trascritto il passaggio di proprietà al PRA, il concessionario della riscossione, a seguito di comunicazione da parte dell’ACI, provvederà a cancellare gratuitamente il fermo amministrativo dagli archivi del PRA. Il veicolo non è quindi soggetto ad alcuna limitazione della disponibilità.

 

Come verificare se è stato iscritto un fermo amministrativo

E’ possibile richiedere una visura della targa del veicolo all’ufficio provinciale ACI (PRA), al costo di Euro 2,84, o tramite il servizio online , o ad una delegazione ACI o ad uno studio di consulenza automobilistica (agenzia pratiche auto).

Se ci si rivolge ad una delegazione ACI o ad uno studio di consulenza automobilistica (agenzia pratiche auto), oltre ai costi previsti per legge vanno naturalmente aggiunti i costi per il servizio di intermediazione offerto in regime di libero mercato.

La visura riporta tutte le informazioni giuridico-patrimoniali relative al veicolo, risultanti in quel momento.

BLOG - GLOSSARIO

Consegna del veicolo a un concessionario o a un rivenditore di auto

Consegna del veicolo a un concessionario o a un rivenditore di auto

Quando si consegna un veicolo a un concessionario/rivenditore auto, si può:

  • vendere il veicolo al concessionario/rivenditore (minivoltura)
  • sottoscrivere una procura speciale a vendere a favore del concessionario/rivenditore
  • consegnare il veicolo per la demolizione in cambio dell’acquisto di un nuovo veicolo

Si consiglia di vendere il veicolo al concessionario/rivenditore (minivoltura) poiché solo in questo caso il venditore, non più intestatario del veicolo, sarà esente da ogni responsabilità sul veicolo.

 

Vendita del veicolo a un concessionario/rivenditore (cosiddetta minivoltura)

La “minivoltura” consiste nella vendita di un veicolo da un privato a un concessionario/rivenditore di veicoli usati.

La richiesta di registrazione del passaggio di proprietà va presentata allo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA). La documentazione da presentare è la stessa prevista per il passaggio di proprietà, mentre il costo è inferiore, in quanto la legge prevede l’esenzione dal pagamento dell’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) e il pagamento ridotto degli emolumenti ACI (euro 13,50 anziché euro 20,92).

La minivoltura si considera regolarmente effettuata solo se l’atto di vendita viene registrato nell’archivio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e della Motorizzazione Civile (UMC), in caso contrario, il venditore rimane intestatario del veicolo al PRA per mancata registrazione del passaggio di proprietà e può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso e uso del veicolo.

Si consiglia il venditore di accertarsi che l’acquirente abbia registrato l’atto di vendita al PRA, chiedendo, dopo sessanta giorni dalla data di autentica dell’atto una “visura”, indicando la targa del veicolo venduto, all’ufficio provinciale ACI – Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o tramite il servizio online, per verificare l’intestatario attuale al PRA del veicolo e, quindi, che il passaggio di proprietà risulti correttamente effettuato.

Per ulteriori informazioni si consiglia di leggere consigli e cautele per la vendita.

 

Consegna del veicolo al concessionario/rivenditore per la successiva rivendita ad un terzo con procura a vendere

In caso di consegna del veicolo per la rivendita il venditore deve redigere la “procura a vendere” (con firma dell’intestatarioautenticata dal notaio) a favore del concessionario/rivenditore.

Per effetto della procura il concessionario/rivenditore non è proprietario del bene ma è delegato a vendere a un terzo soggetto il veicolo.

È necessario accertarsi che:

  • il concessionario inserisca il veicolo ritirato in permuta nell’elenco “esenzioni” e che lo trasmetta, nei tempi previsti dalla normativa vigente, all’organo preposto dalla regione per il controllo della tassa automobilistica (bollo auto). Solo questa operazione interrompe l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica (Si consiglia di controllare le eventuali variazioni al riguardo sul sito della propria regione di residenza)
  • il concessionario o il nuovo acquirente registrino il successivo passaggio di proprietà al PRA; in caso contrario, il precedente proprietario rimane intestatario del veicolo al PRA per mancata registrazione e può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso ed uso del veicolo

 

Consegna del veicolo per la demolizione in cambio dell’acquisto di altro veicolo dallo stesso concessionario/rivenditore

Si può consegnare al concessionario/rivenditore il veicolo da demolire solo se si acquista un altro veicolo. In questo caso il concessionario/rivenditore rilascia al cliente (intestatario del veicolo da demolire) un certificato di rottamazione in cui viene specificato che lo stesso concessionario/rivenditore provvederà a registrare al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) la “cessazione della circolazione del veicolo per demolizione”.

Il concessionario/rivenditore deve provvedere all’annotazione della cessazione di circolazione per demolizione entro un termine stabilito per legge che può essere, a seconda della tipologia dei veicoli, di trenta o novanta giorni dalla data di consegna del veicolo attestata nel certificato di rottamazione rilasciato al cliente.

La sospensione dell’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica (bollo auto) decorrerà dal periodo di imposta successivo alla data di rilascio del certificato di rottamazione da parte del concessionario/rivenditore.

È possibile verificare che il concessionario/rivenditore abbiano registrato al PRA la cessazione di circolazione del veicolo entro il termine previsto per legge, chiedendo una “visura”, indicando la targa del veicolo consegnato per la demolizione, all’Ufficio Provinciale ACI – Pubblico Registro Automobilistico (PRA), o tramite il servizio online.

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Consigli e cautele per la vendita

Verificare l’avvenuto incasso della vendita

Il prezzo di vendita di un veicolo viene pagato, di solito, con bonifico bancario o con assegno per mantenere tracciabilità della transazione a beneficio di entrambe le parti.

In caso di pagamento con bonifico bancario il venditore deve dare il proprio codice IBAN all’acquirente. È opportuno, per entrambe le parti, che l’acquirente inserisca sul bonifico una causale riportante il modello del veicolo e il numero di targa.

In caso di pagamento con assegno bancario o circolare, le parti possono eventualmente concordare scritture private e/o fotocopia dell’assegno controfirmate dal venditore per attestare l’avvenuta consegna dell’assegno.

Prima di consegnare il veicolo e i documenti all’acquirente si consiglia di verificare l’avvenuto incasso della vendita.

Passaggio di proprietà e aggiornamento dell’archivio PRA

Si consiglia a venditore e acquirente, quando possibile, di richiedere il passaggio di proprietà del veicolo presso uno Sportello Telematico dell’Automobilista (STA), così da ottenere il rilascio a vista dei nuovi documenti e l’aggiornamento automatico degli archivi del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e della Motorizzazione Civile.

Se si autentica la firma del venditore sull’atto di vendita allo STA del PRA oppure della Motorizzazione Civile, è obbligatorio subito dopo aver autenticato la firma richiedere la registrazione del passaggio di proprietà. La contestualità dell’autentica della firma e della richiesta del passaggio di proprietà (cioè la loro esecuzione successiva ed immediata) garantisce la certezza giuridica dell’aggiornamento dell’archivio del PRA con i dati del nuovo proprietario del veicolo.

Verificare l’avvenuto passaggio di proprietà

Se la richiesta del passaggio di proprietà non è stata presentata a uno STA, trascorsi sessanta giorni dalla data dell’autentica della firma sull’atto di vendita, si consiglia di richiedere all’ufficio provinciale ACI – Pubblico Registro Automobilistico (PRA), o tramite il servizio online, una “visura” indicando la targa del veicolo venduto per verificare l’intestatario al PRA del veicolo e, quindi, che il passaggio di proprietà risulti correttamente effettuato.

Se il passaggio di proprietà non è stato registrato, il venditore rimane intestatario del veicolo al PRA e risponde delle conseguenze collegate al presunto possesso e uso del veicolo (ad es. danni provocati a cose o persone, tasse automobilistiche – bollo auto – non versate, violazioni del Codice della Strada).

Trattenere una fotocopia dell’atto di vendita

È opportuno che venditore e acquirente trattengano una fotocopia dell’atto di vendita. Potrebbe essere utile in caso di eventuale mancata registrazione del passaggio di proprietà del veicolo al PRA

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RICHIEDIMI IL FILE PER LA STAMPA DELLE OPZIONI E CONDIZIONI D’ACQUISTO, E LE NORME CONTRATTUALI

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Passaggio di proprietà

Passaggio di proprietà

Quando si acquista un veicolo usato si deve autenticare la firma del venditore sull’atto di vendita e entro sessanta giornidall’autentica bisogna registrare il passaggio di proprietà all’ufficio provinciale dell’ACI – Pubblico Registro Automobilistico (PRA), che rilascerà il certificato di proprietà (CdP) aggiornato, e richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC).

La mancata richiesta di aggiornamento del CdP e della carta di circolazione determina l’applicazione, in caso di controllo su strada, di sanzioni monetarie oltre al ritiro della carta di circolazione ai sensi dell’art. 94 del Codice della Strada.

Se si autentica la firma del venditore sull’atto di vendita allo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) del PRA oppure della Motorizzazione Civile, è obbligatorio subito dopo aver autenticato la firma richiedere la registrazione del passaggio di proprietà. La contestualità dell’autentica della firma e della richiesta del passaggio di proprietà (cioè la loro esecuzione successiva ed immediata) garantisce la certezza giuridica dell’aggiornamento dell’archivio del PRA con i dati del nuovo proprietario del veicolo.

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