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Consegna del veicolo a un concessionario o a un rivenditore di auto

Quando si consegna un veicolo a un concessionario/rivenditore auto, si può:

  • vendere il veicolo al concessionario/rivenditore (minivoltura)
  • sottoscrivere una procura speciale a vendere a favore del concessionario/rivenditore
  • consegnare il veicolo per la demolizione in cambio dell’acquisto di un nuovo veicolo

Si consiglia di vendere il veicolo al concessionario/rivenditore (minivoltura) poiché solo in questo caso il venditore, non più intestatario del veicolo, sarà esente da ogni responsabilità sul veicolo.

 

Vendita del veicolo a un concessionario/rivenditore (cosiddetta minivoltura)

La “minivoltura” consiste nella vendita di un veicolo da un privato a un concessionario/rivenditore di veicoli usati.

La richiesta di registrazione del passaggio di proprietà va presentata allo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA). La documentazione da presentare è la stessa prevista per il passaggio di proprietà, mentre il costo è inferiore, in quanto la legge prevede l’esenzione dal pagamento dell’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) e il pagamento ridotto degli emolumenti ACI (euro 13,50 anziché euro 20,92).

La minivoltura si considera regolarmente effettuata solo se l’atto di vendita viene registrato nell’archivio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e della Motorizzazione Civile (UMC), in caso contrario, il venditore rimane intestatario del veicolo al PRA per mancata registrazione del passaggio di proprietà e può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso e uso del veicolo.

Si consiglia il venditore di accertarsi che l’acquirente abbia registrato l’atto di vendita al PRA, chiedendo, dopo sessanta giorni dalla data di autentica dell’atto una “visura”, indicando la targa del veicolo venduto, all’ufficio provinciale ACI – Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o tramite il servizio online, per verificare l’intestatario attuale al PRA del veicolo e, quindi, che il passaggio di proprietà risulti correttamente effettuato.

Per ulteriori informazioni si consiglia di leggere consigli e cautele per la vendita.

 

Consegna del veicolo al concessionario/rivenditore per la successiva rivendita ad un terzo con procura a vendere

In caso di consegna del veicolo per la rivendita il venditore deve redigere la “procura a vendere” (con firma dell’intestatarioautenticata dal notaio) a favore del concessionario/rivenditore.

Per effetto della procura il concessionario/rivenditore non è proprietario del bene ma è delegato a vendere a un terzo soggetto il veicolo.

È necessario accertarsi che:

  • il concessionario inserisca il veicolo ritirato in permuta nell’elenco “esenzioni” e che lo trasmetta, nei tempi previsti dalla normativa vigente, all’organo preposto dalla regione per il controllo della tassa automobilistica (bollo auto). Solo questa operazione interrompe l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica (Si consiglia di controllare le eventuali variazioni al riguardo sul sito della propria regione di residenza)
  • il concessionario o il nuovo acquirente registrino il successivo passaggio di proprietà al PRA; in caso contrario, il precedente proprietario rimane intestatario del veicolo al PRA per mancata registrazione e può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso ed uso del veicolo

 

Consegna del veicolo per la demolizione in cambio dell’acquisto di altro veicolo dallo stesso concessionario/rivenditore

Si può consegnare al concessionario/rivenditore il veicolo da demolire solo se si acquista un altro veicolo. In questo caso il concessionario/rivenditore rilascia al cliente (intestatario del veicolo da demolire) un certificato di rottamazione in cui viene specificato che lo stesso concessionario/rivenditore provvederà a registrare al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) la “cessazione della circolazione del veicolo per demolizione”.

Il concessionario/rivenditore deve provvedere all’annotazione della cessazione di circolazione per demolizione entro un termine stabilito per legge che può essere, a seconda della tipologia dei veicoli, di trenta o novanta giorni dalla data di consegna del veicolo attestata nel certificato di rottamazione rilasciato al cliente.

La sospensione dell’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica (bollo auto) decorrerà dal periodo di imposta successivo alla data di rilascio del certificato di rottamazione da parte del concessionario/rivenditore.

È possibile verificare che il concessionario/rivenditore abbiano registrato al PRA la cessazione di circolazione del veicolo entro il termine previsto per legge, chiedendo una “visura”, indicando la targa del veicolo consegnato per la demolizione, all’Ufficio Provinciale ACI – Pubblico Registro Automobilistico (PRA), o tramite il servizio online.

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